Deducibilità automezzi, le nuove norme

Con la Legge di Stabilità per il 2013 viene ridotta al 20% la percentuale di deducibilità dei costi per le auto aziendali non destinati ad essere utilizzati come beni strumentali e confermata al 70% la percentuale di deducibilità per le auto concessi in uso promiscuo ai dipendenti

 

Immagine FiscoeTasseDoppia stretta per le auto aziendali a partire dal periodo d’imposta 2013. La Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012) modifica l’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, diminuendo dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Viene così di fatto superata, prima che inizi la sua operatività, la misura intermedia del 27,5% prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012).
Non è stata invece ulteriormente modificata la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013, per effetto della modifica apportata all’art. 164 del TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa dal 90% al 70%.
La percentuale di deducibilità resta ferma, invece, all’80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e al 100% per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico.

 

Deduzione al 20% per le auto aziendali

La Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto drasticamente la percentuale di deducibilità dei costi per i veicoli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa, arte o professione.
A partire dall’esercizio 2013, infatti, la percentuale viene fissata al 20%, rispetto al precedente 40% (tale misura era stata portata al 27,5% dalla Riforma mercato del Lavoro, che viene definitivamente sostituita al 20% dalla Legge di Stabilità).
Nel caso di esercizio di arte o professione, tale limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo, se l’attività è svolta individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l’attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione.
La percentuale di deducibilità si applica, per il costo di acquisto, entro un determinato limite massimo di costo storico pari:

  • in caso di acquisto o leasing, a:
    • € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in casodi leasing), per le autovetture e gli autocaravan;
    • € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
    • € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori;
  • in caso di locazione o noleggio:
    • € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan;
    • € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;
    • € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.