Imposta di registro – i cambiamenti per il 2014

Nuove imposte di registro e ipocatastali dal prossimo anno introdotte dal DL 104/2013 “Istruzione” e DL 23/1011 “Federalismo”

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Due recenti decreti, il c.d. decreto istruzione (d.l. 104/2013) del Governo Lettae il decreto sul federalismo fiscale (d.lgs. 23/2011 ) rivoluzionano a partire dal 2014 gli importi dovuti come imposta di registro e ipocatastali sulle compravendite immobiliari e altri atti soggetti a registrazione .  Vediamo le novità in estrema sintesi.
Dal 1° gennaio 2014 l’imposta di registro
  •   in misura fissa passerà dagli attuali 168 Euro a 200 Euro;
  •  quella in percentuale per l’acquisto della prima casa scenderà dal 3 al 2%;
  •  quella in percentuale per gli altri trasferimenti immobiliari aumenterà dal 7 al 9%.
  l’imposta ipocatastale sarà dovuta in misura fissa a 50€ e non più in percentuale.
In generale queste modifiche comporteranno dei vantaggi per le compravendite immobiliari, in particolare per quelle che hanno come venditori dei soggetti privati, mentre ci saranno delle penalizzazioni per gli acquisti effettuati da imprese. Ricordiamo che l’imposta di registro è una imposta dovuta per la registrazione di un atto pubblico o privato è può essere commisurata al valore contenuto nell’atto stesso o dovuta in misura fissa . Essa è alternativa al versamento dell’IVA sul valore della transazione di norma, richiesta appunto alle imprese e soggetti IVA individuali.

Imposta di registro fissa e in percentuale

IMPOSTE IN MISURA FISSA
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 104/2013 all’art. 10 DL 23 2011:
  • per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili (comprese le abitazioni) dal 2014 opera l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, ma le imposte ipocatastali sono dovute nella misura fissa di € 50;
  • l’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa passa da 168 a € 200. Tale aumento riguarda gli atti di trasferimento immobiliari soggetti ad IVA ma anche, ad esempio, gli atti societari (atto costitutivo, aumento di capitale con conferimento di beni diversi da quelli immobili, ecc.), gli atti di accettazione / rinuncia all’eredità, i contratti preliminari di compravendita immobiliare.
IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA PERCENTUALE
Per quanto riguarda l’imposta di registro sugli atti traslativi immobiliari in percentuale vi è una importante semplificazione rispetto alle regole attualmente in vigore:
  •  l’aliquota sui trasferimenti relativi alla “prima casa” passa dal 3 al 2% (ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8, A/9);
  •  l’aliquota sui trasferimenti relativi agli altri immobili che si differenziava tra l’1 e il 15% o fissa a 168 Euro) diventa unica al 9%;
con un minimo in netrambi i casi di 1.000 euro .
Il D.l. 104/2013 ha aggiunto poi, come già detto, che per gli atti di trasferimento soggetti alle nuove aliquote del 2% e 9% è prevista:
  •  l’esenzione dalle imposte di bollo e ipocatastali, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. Tale previsione, riguarda anche gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere al fine di effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri immobiliari;
  •  la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali.