Noleggio occasionale di unità da diporto, istituito il codice tributo

Istituito il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui proventi derivanti da attività occasionale di noleggio di unità da diporto

Con la Risoluzione n. 43/E del 23 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo“1847”, da indicare nel modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% da parte di coloro che hanno svolto attività occasionale di noleggio o locazione di imbarcazioni e navi da diporto ed hanno optato per il regime di tassazione sostitutivo. Chi svolge tale attività per non più di 42 giorni complessivi, infatti, può assoggettare i relativi proventi ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, da versare entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, costi e spese sostenute relative all’attività di noleggio non sono detraibili né deducibili.
Fonte: Fisco Oggi