L’Iva omessa non sarà più reato: stop alla rilevanza penale dei mancati versamenti

iva-258Milano. Stop alla rilevanza penale degli omessi versamenti dell’Iva, anche per venire incontro agli operatori economici in difficoltà congiunturale, ridefinizione delle soglie di rilevanza penale nell’evasione e dei meccanismi che fanno raddoppiare i termini di accertamento, con l’obiettivo di evitarne un utilizzo strumentale negli accertamenti fuori tempo massimo.

Insieme alla costruzione dell’architettura normativa sull’abuso del diritto, chiamata a tracciare i confini delle fattispecie in cui può essere contestato, sono questi i temi chiave a cui stanno lavorando i tecnici del Governo in vista dei prossimi provvedimenti attuativi della delega fiscale. Dopo Catasto, semplificazioni e tabacchi, la prossima tappa sarà quella delle sanzioni tributarie e dell’abuso del diritto. Due argomenti strettamente intrecciati fra loro, che potrebbero confluire in un unico provvedimento oppure in due decreti legislativi paralleli. A ribadire l’intreccio è intervenuto ancora ieri il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, che intervenendo a un incontro organizzato dai dottori commercialisti di Milano, ha spiegato che «il dibattito è aperto sull’effettiva rilevanza penale dell’elusione fiscale». La decisione sulla forma dei provvedimenti sarà presa solo all’ultimo, ma al ministero dell’Economia i lavori sono avanzati e puntano a chiudere il testo nei prossimi giorni, in tempo per un possibile esame in Consiglio dei ministri prima della mini-pausa estiva.

Mentre le sanzioni amministrative per ora rimangono sullo sfondo, l’attenzione si è concentrata sui reati tributari, e potrebbe portare novità rilevanti sui casi di punibilità: novità attese anche per il fatto che naturalmente il favor rei permetterebbe di applicarle anche ai procedimenti in corso. La delega (articolo 8, comma 1 della legge 23/2014) chiede di legare la punibilità ai «comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa». In un quadro come questo non rientrerebbero i casi di omessi versamenti dell’Iva, perché chi dichiara ma poi non paga (magari a causa della crisi) non è guidato da intenzioni fraudolente. Lo stesso discorso si può applicare anche alle ritenute: i due casi sono intrecciati anche nella disciplina attuale (decreto legislativo 74/2000), che infatti applica ai mancati versamenti Iva (articolo 10-ter) le stesse pene previste per le ritenute (articolo 10-bis): reclusione da sei mesi a due anni quando il mancato versamento supera i 50mila euro per ogni anno d’imposta. Resta da capire se l’esclusione futura sarà generalizzata oppure coordinata in qualche modo con le soglie che negano la sospensione condizionale della pena per gli omessi versamenti superiori ai tre milioni di euro.

Sul raddoppio dei termini, invece, la riforma in cantiere punta a evitare comportamenti “opportunistici” dell’amministrazione, sempre nell’ottica di far scattare il reato solo quando la condizione sostanziale lo delinea. Il problema è quello aperto dalla sentenza 247/2011 della Corte costituzionale, che ha confermato il via libera alla possibilità di raddoppiare ex post i termini di accertamento quando si superano le soglie di punibilità. Le regole attuali permettono infatti di “resuscitare” accertamenti il cui ordinario termine quinquennale è scaduto, arrivando a riaprire controlli dopo che è scattata anche la prescrizione per il reato (sei anni, aumentati di un quarto, per le annualità pre-2011): tutti casi che l’attuazione della delega dovrebbe cancellare.

Fonte: il Sole 24 Ore