Agevolazione prima casa anche in caso di riacquisto a titolo gratuito

vendita-riacquisto-prima-casaPermane l’agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto di altro immobile entro l’anno, anche se effettuato a titolo gratuito; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11.05.2015 n. 49 

Secondo la regola generale il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione c.d. “prima casa”, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito, tuttavia la perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, anche quando il riacquisto è a titolo gratuito, sempre entro un anno dall’alienazione, e quindi idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio, alla luce dei principi affermati più volte di recente dalla giurisprudenza di legittimità, questo quanto precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’ 11 maggio 2015 n. 49/E.   Devono considerarsi quindi superate le indicazioni fornite con i documenti di prassi indicati nella Risoluzione in questione.

Resta fermo l’ulteriore requisito dell’utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente come chiarito da ultimo con circolare n. 31/E del 7 giugno 20102 e confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 10 aprile 2015, n. 73383.

Risoluzione Agenzia Entrate

Fonte : Fisco e Tasse