Casa, TASI e IMU: le regole per il pagamento del 16 giugno

arton27826È arrivato il primo dei due appuntamenti annuali con le tasse sulla casa. Il 16 giugno scade infatti il termine ultimo per pagare l’acconto di IMU e TASI. Da quest’anno però, grazie alle nuove regole introdotte dalla legge di Stabilità 2016, molti di coloro che fino all’anno scorso versavano la Tassa sui servizi indivisibili, sono esonerati dal pagamento per quanto riguarda l’abitazione principale, le sue pertinenze e gli immobili assimilati. Ma non solo, perché la Finanziaria entrata in vigore il 1°gennaio 2016 prevede anche che i Comuni non abbiano la possibilità di innalzare le aliquote stabilite allo scopo di aumentare il gettito, svuotando il portafogli di chi, nonostante le novità, è costretto a pagare.
Non cambia invece la modalità di pagamento: l’acconto sarà pari al 50% dell’importo complessivo. Le aliquote e le detrazioni da utilizzare saranno quelle dell’anno precedente, a meno che i comuni non abbiano approvato nuove delibere entro lo scorso 30 aprile.

IMU e TASI: le novità del 2016

Come detto in precedenza, dala 2016 è previsto l’esonero TASI per le abitazioni principali di proprietari e inquilini, eccezion fatta per le case rientranti nelle categorie di lusso, vale a dire immobili compresi nelle categorie A/1, A/8 e A/9, che dovranno continuare a pagare il balzello.
Il cambiamento imposto dal Governo rende dunque inapplicabili le aliquote approvate l’anno scorso per le abitazioni principali. Molti comuni hanno anche deciso di approvare una delibera apposita, nella quale viene riportata un aliquota pari a zero per le abitazioni principali.
Nel caso in cui, nel 2015, i Comuni abbiano deliberato una maggiorazione dello 0,8 per mille eventualmente adottata dal Comune nel 2015, la nuova normativa prevede l’adozione di una delibera di conferma. Se lo 0,8 per mille è stato usato l’anno passato l’aliquota non sarà più utilizzabile nemmeno sugli immobili di altre fattispecie.
Novità importante riguardano la TASI sui fabbricati “merce”, che saranno soggetti ad un’aliquota ridotta pari all’1 per mille, con possibilità di arrivare fino al 2,5 per mille o di azzerarla del tutto. Pertanto nel caso in cui il Comune abbia stabilito nel 2015 un’aliquota Tasi per gli immobili-merce superiore al 2,5 per mille, grazie al blocco degli aumenti, essa dovrebbe essere ridotta automaticamente al 2,5 per mille.
Per quanto riguarda invece IMU e TASI, a partire dal 2016% arriva la riduzione del 50% per i comodati (su cui torneremo a breve). Parallelamente si segnalano la riduzione del 25% sugli immobili locati a canone concordato e il nuovo regime di calcolo della rendita catastale relativa ai fabbricati produttivi con macchinari “imbullonati”.
Parlando dell’Imu, cambiano per l’ennesima volta le regole d’imposizione sui terreni agricoli. L’esenzione si applica solo ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione; ai terreni collocati sulle isole minori e quelli a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

TASI e IMU: prima casa

Per abitazione principale si intende la casa usata come dimora abituale dal suo proprietario e dalla famiglia. Come ripetuto più volte, per questo tipo di immobili la TASI non è più dovuta, così come non si dovrà pagare nulla per le relative pertinenze, ossia gli immobili rientranti nelle categorie catastali C2, C6 e C7 come solai, cantine, posti auto, box e tettorie, a condizione che ognuna di esse appartenga ad una differente categoria catastale.
Non si pagheranno tasse nemmeno sugli immobili assimilati all’abitazione principale, vale a dire:

Ogni comune avrà la possibilità di decidere altri immobili da inserire nella categoria degli “assimilati all’abitazione principale”. Per conoscere le decisioni prese occorre verificare le delibere approvate dal proprio comune.
Ricordiamo che l’acconto IMU del 16 giugno è dovuto invece per le prime abitazioni di lusso, rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (villa), A9 (castello).

IMU e TASI: comodato e affitto

IMU e TASI saranno invece dovute sulle seconde case. Ma in questi casi occorre fare le dovute differenziazioni. Nel caso in cui il proprietario abbia stipulato un affitto a canone concordato, dovrà calcolare l’importo su una base imponibile pari al 75%. Se invece l’immobile è stato concesso in comodato d’uso a parenti di primo grado, l’ammontare dovrà essere calcolato sul 50% della base imponibile.
Rimanendo sulle case in affitto, se il proprietario dovrà pagare il 100% dell’IMU e il 70-90% della TASI (in base alla decisione del proprio Comune di residenza), l’inquilino sarà esonerato dal versamento dell’immobile municipale unica, ma dovrà pagare dal 10% al 30% dell’imposta sui servizi indivisibili nel caso in cui la casa inaffitto non risulti essere abitazione principale.

IMU e TASI: calcolo e aliquote

Quest’anno, ancor più che nel passato, date le modifiche apportate, calcolare l’importo da pagare non è semplice.
Per quanto riguarda le aliquote, ogni Comune aveva tempo fino al 30 aprile 2016 per l’approvazione. Dato che la legge impone lo stop agli aumenti, in sede di deliberazione non era prevista la possibilità di innalzarle ad un livello superiore a quello stabilito nel 2015.
Sia per l’IMU che per la TASI dunque, il pagamento dell’acconto in scadenza il prossimo 16 giugno dovrà essere effettuato utilizzando le aliquote e le detrazioni previste nei 12 mesi precedenti, mentre per il saldo del 16 dicembre, comprendente anche eventuale conguaglio sulla prima rata, si dovranno utilizzare le aliquote deliberate dal Comune nel 2016..
Il contribuente potrà però scegliere di rinunciare al suddetto meccanismo, applicando anche nell’acconto le percentuali deliberate quest’anno, senza incorrere in alcuna sanzione.
Diverso il meccanismo previsto per gli enti non commerciali, che dovranno pagare in tre rate: le prime due, entro rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, pari ognuna al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente; l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo (2017 dunque).
Parlando del calcolo per la base imponibile sia IMU che TASI sono soggette alle stesse regole:

Parlando in generale, per calcolare l’importo dovuto, occorrerà applicare alla base imponibile l’aliquota deliberata da ogni Comune per la categoria catastale cui l’immobile appartiene. L’imposta dovrà essere rapportata alle quote e ai mesi di possesso.