Dubai Design District: la nuova Free Zone di Dubai dedicata al design, all’arte e alla moda

imagesCreata nel giugno 2013, Dubai Design District si aggiunge alle numerose Free Zone specialistiche presenti a Dubai (EAU). Scopri nell’articolo le caratteristiche e le agevolazioni presenti nell’area.

Situata vicino alla Business Bay area, con una superficie prevista di oltre 25 milioni di piedi quadrati, la free zone ha lo scopo di attirare i leader mondiali nei settori dell’arte, della moda e del design e rendere Dubai un hub di riferimento anche in questi ambiti.

Secondo il quotidiano locale Arabian Business, “il mantra di d3 è di essere il cuore pulsante della scena del design del Medio Oriente, una comunità creativa dove designer locali si troveranno a lavorare spalla a spalla con professionisti di fama mondiale. L’idea è di poter coltivare talenti locali nella speranza che il prossimo marchio globale venga creato a Dubai“.

Le caratteristiche della Dubai Design District Free Zone

Ci sono attualmente dieci edifici in costruzione che dovrebbero essere consegnati agli occupanti nei primi mesi di quest’anno. Sebbene la Free Zone non sia ancora completata, sono già iniziate le procedure di costituzione delle società e sono già state emesse le relative licenze, necessarie per poter operare. Alle società già costitute nella Free Zone è stato concesso, fino al momento di completamento di tutte le infrastrutture, di operare anche in uffici presenti in altre zone di Dubai. L’unico vincolo è che, non appena gli uffici del Dubai Design District saranno tutti completati, la società ivi costituita sposti la sua sede all’interno della Free Zone.

Agevolazioni per aprire una società

I costi per creare una società, sotto forma di Limited Liability Company (simile alla nostra Srl), ovvero per costituire una branch della società madre straniera, sono riportati qui di seguito:

  • Licenza annuale: AED 15.000,00 (circa Euro 3.500)
  • Costo di registrazione iniziale: AED 3.510,00 (circa Euro 800.000)
  • Capitale sociale minimo per la LLC: da AED 50.000 ad AED 100.000 (circa da Euro 11.800 ad Euro 23.800)

Saranno disponibili varie categorie di uffici, il cui prezzo varierà anche a secondo della vista (da AED 110/mq per la vista sui giardini interni fino ad AED 165/mq per la vista sul grattacielo Burj Khalifa). La Free Zone consentirà anche di prendere in affitto magazzini.
Al fine di incentivare l’utilizzo del Dubai Design District, è stata riconosciuta la possibilità per le società costituite nella Free Zone TECOM (Dubai Technology e Media Free Zone) e DIFC (Dubai International Financial Centre) di spostarsi senza costi all’interno di questa nuova Free Zone.

E’ stato poi previsto un doppio regime di licenze, nel senso che le società costitute in d3 potranno ottenere due licenze:

  • una per operare all’interno della Free Zone
  • una per operare sul territorio emiratino (c.d. mainland).
    In quest’ultimo caso le società dovranno rispettare tutti i requisiti usualmente richiesti alle società costituite mainland, ossia pagare a titolo di imposta il 5% annuo dell’affitto, avere un socio locale (se si tratta di una LLC) ovvero un agente locale (se si tratta di una branch).

Così come avviene nella Free Zone DIFC, in singoli casi potrà essere autorizzata la piena proprietà straniera (100% del capitale della LLC) per le società che svolgeranno attività di ristorazioneall’interno di d3 e selezionate sedi potranno ottenere la licenza per servire alcolici.
Naturalmente anche questa free zone presenta le caratteristiche tipiche delle altre Free Zone, che le rendono assai attrattive per gli investitori stranieri, ossia, fra le altre:

  • l’assenza di tassazione;
  • la piena proprietà straniera del capitale sociale;
  • la libera possibilità di trasferire, completamente e senza alcuna formalità, profitti ed utili all’estero;
  • utilizzo di documentazione societaria ridotta e tutta in lingua inglese.

Design Dubai Fashion Council

Dopo l’annuncio della creazione della Free Zone d3, il sovrano di Dubai ha emesso il decreto n. 23 del 2013 che istituisce il Design Dubai Fashion Council (“DFC”).
Creato sotto gli auspici della Dubai Technology e Media Free Zone Authority (“DTMFZA”), gli obiettivi del DFC sono quelli di:

  • favorire la crescita della piccola e media impresa nel settore della moda, dell’arte e del design, stimolando di conseguenza l’incremento dell’occupazione;
  • di aumentare il contributo al PIL del settore;
  • di sviluppare la promozione di prodotti e marchi creati negli Emirati Arabi Uniti;
  • nonché di aumentare il turismo nel settore dell’arte, della moda e del design.

Il mandato del DFC comprende anche la progettazione e l’esecuzione di eventi e manifestazioni nei settori della moda, dell’arte e del design. Il citato decreto impone che tutte le istituzioni governative siano tenute a fornire pieno supporto al DFC, fornendo dati, statistiche ed ogni tipo di informazioni utili per l’esercizio delle sue funzioni.
Il DFC rappresenta un ulteriore passo avanti del governo di Dubai per diversificare l’economia localeattraverso il rafforzamento del settore terziario.

In termini economici, occorre ricordare che Dubai è seconda solo a Londra nel settore retail ed ospita oltre la metà dei marchi più famosi a livello mondiale.
Si stima che il giro di affari del settore del lusso, moda e design abbia superato l’importo di 23 miliardi di Dirham (circa 5.5 miliardi di Euro). Si aggiunga che anche questo settore beneficerà degli investimenti e dei ritorni positivi determinati dall’assegnazione a Dubai dell’Expo 2020.

In definitiva, con la creazione della Free Zone d3, il Governo di Dubai ha mostrato di voler investire pesantemente nella moda, nell’arte e nel design, con il chiaro obiettivo di diventare un centro di riferimento a livello mondiale anche di questi settori.

 

Sostegno alle start-up innovative (Smart & Start)

downloadAl fine di promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, è stato riordinato il regime di aiuto denominato Smart&Start (di cui ai decreti ministeriali 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013), che è ora finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative (come definite dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012 e iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese) ed è applicabile sull’intero territorio nazionale.

Il nuovo intervento prevede l’agevolazione di programmi d’investimento e costi d’esercizio realizzati e sostenuti nell’ambito di piani d’impresa:

  • caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
  • mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o
  • finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

I benefici per le start-up innovative sono rappresentati da un finanziamento agevolato senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, e, per le sole imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, da servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.

Con circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 68032 del 10 dicembre 2014 sono stati definiti aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto .

Soggetto gestore dell’intervento è Invitalia S.p.a., alla quale sono pertanto affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni e l’effettuazione di monitoraggi, ispezioni e controlli.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate  esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internetwww.smartstart.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.
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Disposizioni transitorie relative al passaggio dal vecchio al nuovo intervento Smart&Start

Le domande di agevolazione a valere sul nuovo intervento di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 potranno essere presentate solo a partire dalla data indicata nella circolare ministeriale di prossima adozione. Tale data sarà comunque definita in modo da lasciare alle imprese un congruo periodo di tempo per analizzare la nuova disciplina prima di presentare la domanda.

Le domande di agevolazione presentate entro il 13 novembre 2014 sono valutate dal Soggetto gestore sulla base delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013.

Eventuali domande di agevolazione presentate dalle imprese nel periodo intercorrente tra il 13 novembre 2013 e il termine iniziale che sarà indicato nella circolare ministeriale non saranno prese in considerazione.

Normativa di riferimento

 

L’Agenzia fa il punto sulla voluntary disclosure

Rientro-capitaliPubblicati gli attesi chiarimenti per i contribuenti interessati alla procedura di rientro di capitali detenuti all’estero; Circolare del 13.03.2015 n. 10

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 13 marzo 2015 n. 10/E, pubblica i chiarimenti tanto attesi dai contribuenti interessati alla procedura straordinaria di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) prevista dalla legge 186/2014, procedura introdotta per consentire al contribuente di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia.

Infatti, come precisato nella circolare stessa, la procedura delineata dalla legge, coerentemente con le linee tracciate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), non è solo finalizzata a fornire al contribuente uno strumento che gli consenta di definire la propria posizione fiscale pregressa ma, escludendo l’anonimato ed essendo informata ai princìpi della spontaneità, della completezza e della veridicità, contiene misure effettivamente strumentali alla futura compliance da parte di coloro ai quali è destinata.

La procedura, distinguendosi da strumenti con analoghe finalità adottati in passato, in particolare con riferimento agli investimenti ed alle attività illecitamente costituite o detenute all’estero, costituisce una concreta possibilità per rientrare nella legalità, in un contesto che vede l’evasione fiscale ed in particolare i fatti di frode perseguiti con sempre maggiore determinazione ed incisività.

Considerata la natura e la peculiarità dei dati relativi alle istanze di accesso alle procedure di collaborazione, gli Uffici assicureranno un elevato livello di riservatezza nella gestione delle informazioni, in conformità alla rigorosa prassi per la sicurezza informatica e il trattamento dei dati anche su supporto cartaceo.

I dati e le notizie acquisiti saranno archiviati nei sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate secondo misure di sicurezza di natura tecnica conformi alla normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

L’accesso alle procedure informatiche di gestione e lavorazione delle istanze di collaborazione e della documentazione allegata sarà consentito esclusivamente al personale preposto a mezzo di specifiche abilitazioni.

Gli atti e i documenti su supporto cartaceo saranno conservati in archivi ad accesso selezionato dai quali potranno essere estratti solo per il tempo necessario alla lavorazione, avendo cura di non lasciare mai incustoditi i documenti stessi.

Indice della Circolare:

Premessa

1. La collaborazione volontaria internazionale

1.1. Ambito soggettivo

1.2. Ambito oggettivo

1.2.1. Gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria

1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero

1.2.3. Gli imponibili non connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all’estero

2. La collaborazione volontaria nazionale

2.1. Ambito soggettivo

2.2. Ambito oggettivo

3. Le cause di inammissibilità

4. Adempimenti a carico del contribuente

4.1. Presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria

4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura

4.3. Decesso dell’autore della violazione

5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria

5.1. I termini di decadenza per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale

5.2. I termini di decadenza della potestà di accertamento nell’ambito delle procedure di collaborazione volontaria

6. Aspetti sanzionatori

6.1. Determinazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale

6.2. Determinazione delle sanzioni in sede di accertamento

7. Effetti ai fini penali

8. Perfezionamento della procedura

9. La patologia della procedura

9.1. Il mancato perfezionamento della procedura

9.2. Profili connessi alla incompletezza degli elementi forniti dal contribuente

Circolare Agenzia delle Entrate del 13/03/2015 n. 10/E

Circolare Settimanale N° 48 del 19 dicembre 2014

newsInfo ed approfondimenti sulle ultime novità in materia fiscale e di normativa.

Le principali scadenze fiscali ed amministrative del periodo.

 

Circolare Settimanale N°48 del 19.12.2014

Circolare Settimanale N° 47 del 12 dicembre 2014

newsInfo ed approfondimenti sulle ultime novità in materia fiscale e di normativa.

Le principali scadenze fiscali ed amministrative del periodo.

Circolare Settimanale N°47 del 12.12.2014

 

Circolare Settimanale N° 46 del 5 dicembre 2014

newsInfo ed approfondimenti sulle ultime novità in materia fiscale e di normativa.

Le principali scadenze fiscali ed amministrative del periodo

Circolare Settimanale N° 46 del 05.12.2014

 

Circolare Settimanale N° 45 del 28 Novembre 2014

newsInfo ed approfondimenti sulle ultime novità in materia fiscale e di normativa.

Le principali scadenze fiscali ed amministrative del periodo

Circolare Settimanale N°45 del 28.11.2014